|
Art. 7a Interessi della protezione della natura e del paesaggio 12
1 La Confederazione chiarisce in sede di pianificazione e progettazione se sono necessari provvedimenti a tutela degli interessi di cui all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 196613 sulla protezione della natura e del paesaggio. Essa partecipa ai costi dei lavori di esecuzione dei provvedimenti che rientrano nell’ambito di competenza dei Cantoni. 2 I provvedimenti e la partecipazione ai costi sono definiti nell’ambito del progetto esecutivo. 3 L’esecuzione dei provvedimenti e la partecipazione definitiva ai costi da parte della Confederazione sono disciplinate in una convenzione sulle prestazioni tra il Cantone compente e l’USTRA. 4 Se durante la fase di costruzione si rendono necessari provvedimenti non previsti, segnatamente per reperti archeologici trovati casualmente, il Cantone competente e l’USTRA stipulano una convenzione sulle prestazioni. Essa disciplina in particolare i provvedimenti come anche la partecipazione ai costi da parte della Confederazione. 5 Se nei casi di cui ai capoversi 3 e 4 non è stipulata una convenzione, il DATEC decide sulla partecipazione ai costi da parte della Confederazione. 6 Dopo aver consultato i servizi cantonali, l’USTRA coordina i lavori nell’area permanentemente o temporaneamente necessaria per la costruzione di strade nazionali. 12 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ago. 2012, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4603). |