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Ordinanza sull’impiego della truppa per il servizio d’ordine (OSO)
del 3 settembre 1997 (Stato 1° ottobre 1997)
Art. 10Statuto dei militari
1 Il comandante può ordinare restrizioni adeguate all’impiego, segnatamente nell’ambito della tutela del segreto nonché dei congedi e della libera uscita.
2 Se l’impiego lo esige, possono essere ordinate ulteriori restrizioni.