Ordinanza
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Art. 2 Compiti e condizioni d’impiego
1 Per il servizio d’ordine sono istruiti e impiegati la polizia militare e il Corpo della guardia delle fortificazioni. 2 In vista di una concreta e grave situazione d’emergenza, possono essere istruite ulteriori truppe per il servizio d’ordine unicamente con l’approvazione del Consiglio federale. 3 La truppa può essere impiegata unicamente per svolgere compiti per i quali è stata istruita e dotata di un equipaggiamento adeguato. 4 Non è consentito istruire e impiegare formazioni di reclute per il servizio d’ordine. |