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Ordinanza sull’impiego della truppa per il servizio d’ordine (OSO)
del 3 settembre 1997 (Stato 1° ottobre 1997)
Art. 8Informazione
1 Prima e durante l’impiego, le autorità civili informano la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa.
2 Esse insistono segnatamente sull’obbligo di conformarsi alle ingiunzioni della truppa e sulle conseguenze in caso di trasgressione.