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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)1
del 25 maggio 2011 (Stato 1° maggio 2021)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 27Divieti
1 Gli animali non possono essere alimentati con proteine derivate da animali della loro stessa specie. Fanno eccezione gli animali acquatici.
2 I pesci d’allevamento non possono essere alimentati con proteine derivate da pesci d’allevamento della loro stessa specie.
3 Gli animali da reddito non possono essere alimentati con:
a.
resti alimentari;
b.
proteine animali;
c.
fosfato bicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
d.
alimenti per animali in cui sono presenti costituenti di cui alle lettere a–c.
4 Per l’attuazione dei capoversi 1–3, d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura l’USAV può stabilire in un’ordinanza metodi tecnici e valori soglia nonché criteri per impedire contaminazioni incrociate fra gli alimenti per animali per diverse specie.66
66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).