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Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)1
del 25 maggio 2011 (Stato 1° maggio 2021)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
Art. 31aSomministrazione di proteine animali trasformate di non ruminanti agli animali acquatici: disposizione per proteine animali trasformate di insetti 74
1 In deroga all’articolo 27 capoverso 3 le proteine animali trasformate di insetti possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici, se:75
a.
provengono da sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 7 lettera d;
b.
i sottoprodotti di origine animale provengono da una delle specie di insetti seguenti:
le larve degli insetti sono alimentate esclusivamente con prodotti di cui al capoverso 2;
d.
sono prodotte secondo l’allegato 5 numero 30 e si dimostra l’adempimento delle norme microbiologiche di cui all’allegato 5 numero 38;
e.
a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione) sono raccolte, immagazzinate, trasformate e trasportate in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti;
f.
lo stabilimento di produzione di alimenti per animali è notificato al controllo ufficiale degli alimenti per animali Agroscope;
g.
lo stabilimento di produzione tiene un registro sull’utilizzo delle proteine animali trasformate;
h.
gli alimenti per animali sono immagazzinati e somministrati soltanto in aziende di acquacoltura registrate di cui all’articolo 6 lettera obis OFE77; e
i.
gli altri animali da reddito tenuti nell’area dell’azienda di acquacoltura non entrano a contatto né direttamente né indirettamente con gli alimenti per animali acquatici.
2 Le larve degli insetti possono essere alimentate con sostrati vegetali e con i sottoprodotti di origine animale seguenti:
a.
prodotti di cui all’articolo 28;
b.
prodotti sanguigni di non ruminanti;
c.
fosfato bicalcico e tricalcico;
d.
farina di pesce.
74 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097).
75 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).
76 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).