Ordinanza
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Art. 32a Requisiti della separazione lungo le catene degli alimenti per le diverse specie animali 79
1 Per i requisiti della separazione lungo le catene degli alimenti per animali di cui agli articoli 29 lettere b, c ed f, 30 lettere b, e ed h, 31 lettere c, f e g, 31a lettere e, h ed i nonché 32 lettere c e g si applicano le disposizioni dell’allegato IV capo III e IV nonché del capo V sezioni B e C del regolamento (CE) n. 999/200180. 2 Nel quadro del regolamento (CE) n. 999/2001 l’USAV può stabilire in un’ordinanza misure tecniche per impedire contaminazioni incrociate fra gli alimenti per animali. 79 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2097). 80 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/894, del 24 maggio 2017, GU L 138 del 25.05.2017, pag. 117. |