Ordinanza
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Art. 25 Sotterramento di sottoprodotti di origine animale
1 Possono essere sotterrati:
2 I requisiti relativi ai luoghi previsti per il sotterramento di corpi di animali ai sensi del capoverso 1 lettere b, c ed e, nonché le misure di sicurezza da osservare al momento del sotterramento in questi luoghi, sono definiti all’allegato 7. 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4271). |