Ordinanza
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Art. 8 Sottoprodotti di origine animale miscelati e non classificati
1 Le miscele di sottoprodotti di origine animale di diverse categorie sono classificate nella categoria a cui appartiene il sottoprodotto caratterizzato dal maggior grado di rischio. 2 I sottoprodotti di origine animale non menzionati agli articoli 5–7 sono classificati nella categoria 2. |