Art. 12 Persone chiamate in veste ufficiale presso un’organizzazione internazionale quasi intergovernativa
1 Alle persone che non hanno la cittadinanza svizzera e sono chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso un’organizzazione internazionale quasi intergovernativa sono accordati, per la durata delle loro funzioni ufficiali, tutti o parte dei privilegi e delle immunità seguenti:
2 Ai membri dell’Assemblea generale, del Consiglio di fondazione, del Consiglio esecutivo o di qualsiasi altro organo corrispondente dell’organizzazione internazionale quasi intergovernativa possono essere accordate l’immunità di giurisdizione penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni e l’inviolabilità dei documenti. |