Art. 18 Condizioni di lavoro
1 I beneficiari istituzionali determinano, conformemente al diritto internazionale, le condizioni di lavoro applicabili al loro personale. 2 I membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i membri delle missioni speciali che sono di cittadinanza svizzera o che sono domiciliati in Svizzera al momento della loro assunzione sottostanno al diritto del lavoro svizzero. La scelta del diritto estero è possibile solo nei limiti definiti dal diritto svizzero. 3 I membri del personale locale delle missioni diplomatiche, dei posti consolari, delle missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative e i membri delle missioni speciali sottostanno al diritto del lavoro svizzero indipendentemente dal luogo del loro reclutamento. La scelta del diritto applicabile in favore del diritto estero è possibile nei limiti definiti dal diritto svizzero. In particolare, quando un membro del personale locale ha la cittadinanza dello Stato accreditante o dello Stato d’invio ed è stato reclutato in tale Stato, i rapporti di lavoro possono sottostare al diritto di tale Stato.16 16 Nuovo testo giusta l’all. all’O del 6 giu. 2011 sulle condizioni di entrata, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2425). |