Art. 19 Previdenza sociale
Se in virtù del diritto internazionale il beneficiario istituzionale non è assoggettato, quale datore di lavoro, alla legislazione sociale svizzera obbligatoria e se i membri del personale del beneficiario istituzionale non sottostanno a detta legislazione svizzera, il beneficiario istituzionale determina le modalità di protezione sociale applicabili al suo personale conformemente al diritto internazionale e attua il suo regime di assicurazioni sociali. |