1 Le persone chiamate in veste ufficiale presso un beneficiario istituzionale devono, in linea di principio, esercitare le loro funzioni ufficiali a tempo pieno. Sono fatte salve le disposizioni speciali applicabili ai consoli onorari in virtù della Convenzione di Vienna del 24 aprile 196320 sulle relazioni consolari e quelle che si applicano alle persone le cui funzioni sono limitate a un mandato particolare, quali gli avvocati che partecipano ai procedimenti davanti ai tribunali internazionali o ai tribunali arbitrali.
2 Le persone chiamate in veste ufficiale possono, a titolo eccezionale, essere autorizzate dalle competenti autorità cantonali a esercitare un’attività lucrativa accessoria sino a un massimo di 10 ore settimanali, a condizione che risiedano in Svizzera e che questa attività non sia incompatibile con l’esercizio delle loro funzioni ufficiali. La competente autorità cantonale decide d’intesa con il DFAE.
3 L’insegnamento in un settore di competenza specifico può in particolare essere considerato come attività lucrativa accessoria ammissibile. Per contro, sono considerate incompatibili con le funzioni ufficiali segnatamente tutte le attività di carattere commerciale.
4 La persona chiamata in veste ufficiale che esercita un’attività lucrativa accessoria non beneficia di nessun privilegio o immunità in relazione a tale attività. Essa non beneficia segnatamente dell’immunità di giurisdizione penale, civile o amministrativa e dell’immunità di esecuzione se si tratta di una causa concernente l’attività lucrativa accessoria.21
5 La persona chiamata in veste ufficiale sottostà al diritto svizzero per quanto concerne l’attività lucrativa accessoria; essa sottostà in particolare, per tale attività, e fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni di sicurezza sociale, alla legislazione svizzera relativa:
- a.
- all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- b.
- all’assicurazione contro gli infortuni;
- c.
- alle indennità di perdita di guadagno;
- d.
- agli assegni familiari;
- e.
- all’assicurazione contro la disoccupazione; e
- f.
- all’assicurazione maternità.22
6 I redditi dell’attività lucrativa accessoria sono imponibili in Svizzera, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione.23
20 RS 0.191.02
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063).
22 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063).
23 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063).