Art. 22 Accesso facilitato al mercato del lavoro delle persone autorizzate ad accompagnare il titolare principale
1 Le persone seguenti hanno un accesso facilitato al mercato del lavoro svizzero, limitato alla durata delle funzioni del titolare principale, se sono autorizzate ad accompagnarlo conformemente all’articolo 20 capoverso 1, risiedono in Svizzera e vivono in comunione domestica con esso:
2 Per facilitare la ricerca di un impiego, il DFAE consegna, su richiesta, alle persone di cui al capoverso 1 un documento destinato ad attestare ai potenziali datori di lavoro che la persona interessata non sottostà al contingentamento della manodopera estera, al principio della priorità in materia di reclutamento e alle disposizioni sul mercato del lavoro (principio della priorità dei lavoratori residenti e controllo preventivo delle condizioni di remunerazione e di lavoro). 3 Le persone di cui al capoverso 1 che esercitano un’attività lucrativa beneficiano di un permesso speciale designato «permesso Ci» rilasciato dalla competente autorità cantonale in cambio della loro carta di legittimazione, dietro presentazione di un contratto di lavoro o di una proposta di lavoro oppure dietro dichiarazione di voler esercitare un’attività lucrativa indipendente comprendente una descrizione di tale attività. L’attività indipendente può essere effettivamente esercitata soltanto se il titolare del permesso Ci ha ottenuto dalle competenti autorità le necessarie autorizzazioni per esercitare la professione o l’attività in questione. 4 Le persone di cui al capoverso 1 che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera sottostanno, per tale attività, al diritto svizzero. Non beneficiano in particolare di nessun privilegio o immunità nel quadro di questa attività.24 5 Fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni di sicurezza sociale, sottostanno alla legislazione svizzera relativa:
6 I redditi dell’attività lucrativa accessoria sono imponibili in Svizzera, fatte salve le disposizioni contrarie di convenzioni bilaterali di doppia imposizione.26 7 Per il resto il DFAE disciplina le modalità di attuazione d’intesa con la Segreteria di Stato della migrazione.27 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063). 26 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063). 27 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5063). |