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Art. 29 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
1 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200416 sugli emolumenti (OgeEm). 2 Per i controlli e le decisioni degli organi di controllo secondo l’articolo 20 si applicano per analogia gli articoli 2 e 6–14 OgeEm. 16 RS 172.041.1 |