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Art. 3 Coordinamento dell’esecuzione
1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) coordina l’esecuzione della LSPro d’intesa con gli organi di esecuzione. A tal fine tiene conto delle prescrizioni nazionali e degli accordi internazionali in materia di sicurezza dei prodotti e di libera circolazione delle merci. 2 La SECO può partecipare a sistemi d’informazione e di esecuzione nazionali e internazionali. A tal fine può avvalersi della collaborazione degli organi di esecuzione e di altre autorità federali. 3 Per lo scambio nazionale e internazionale di dati secondo l’articolo 13 capoverso 1 LSPro, gli organi di esecuzione possono rendere accessibile dati ad altre autorità mediante una procedura di richiamo. |
