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Art. 4 Servizio di comunicazione e d’informazione per la sicurezza dei prodotti
1 La SECO e l’Ufficio federale del consumo (UFDC) gestiscono in comune un servizio di comunicazione e d’informazione per la sicurezza dei prodotti. A tal fine si avvalgono degli organi incaricati dell’esecuzione della LSPro. 2 Gli organi di esecuzione trasmettono senza indugio al servizio di comunicazione e d’informazione le indicazioni secondo l’articolo 8 capoverso 5 LSPro e le decisioni di portata generale secondo l’articolo 10 capoverso 5 LSPro. |
