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Art. 5 Controlli e misure amministrative
1 Gli organi di vigilanza competenti della Confederazione adottano misure amministrative secondo l’articolo 10 capoverso 5 LSPro sotto forma di una decisione di portata generale. 2 La decisione è pubblicata nel Foglio federale una prima volta dopo la procedura amministrativa e una seconda volta dopo essere passata in giudicato. |
