Ordinanza
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Art. 19 Persone fisiche
1L’iscrizione concernente una persona fisica contiene i dati seguenti:
2 Una persona fisica abilitata è considerata inattiva se in base al registro non esercita nessuna delle funzioni di cui al capoverso 1 lettera g.65 63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071). 64 Introdotta dal n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863). 65 Introdotto dal n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863). |