Ordinanza
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Art. 25 Condizioni relative alla conservazione elettronica dei dati e sicurezza dei dati
1 I sistemi elettronici impiegati per il registro e per la conservazione degli atti devono soddisfare le condizioni seguenti:
2 L’autorità di sorveglianza disciplina in un’ordinanza l’autorizzazione ad accedere ai dati e ai sistemi elettronici. 3 L’autorità di sorveglianza emana un regolamento di servizio concernente:
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