Ordinanza
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Art. 26 Trasmissione di documenti
1 L’autorità di sorveglianza e le altre autorità di sorveglianza svizzere possono concedersi reciprocamente l’accesso elettronico alle domande di abilitazione, alla relativa documentazione e agli altri atti.78 2 L’autorità di sorveglianza può rifiutarsi di trasmettere gli atti se:
78 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165). |