Ordinanza
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Art. 32 Procedura di controllo
1 L’autorità di sorveglianza può ripartire nel tempo e per materia il controllo delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale. 2 Determina la forma e l’oggetto del controllo e definisce il modo di procedere. 3 Può effettuare i controlli in comune con altre autorità di sorveglianza svizzere.81 81 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165). |
