Ordinanza
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Art. 36 Organo paritetico dell’istituto di previdenza
1 Il consiglio di amministrazione disciplina la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico dell’istituto di previdenza dell’autorità di sorveglianza. In caso di organi paritetici comuni, i datori di lavoro emanano regolamentazioni in comune. 2 Possono essere scelte come membri dell’organo paritetico soltanto persone competenti e adatte a svolgere funzioni direttive. Nel limite del possibile, i sessi come anche le lingue ufficiali devono essere rappresentati in misura adeguata. 3 Le indennità versate ai membri dell’organo paritetico sono fissate dalla commissione della cassa di PUBLICA. |