Ordinanza
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Art. 4 Garanzia di un’attività di controllo ineccepibile
1 Il richiedente è abilitato se gode di buona reputazione e se non vi sono altre circostanze personali dalle quali si deduce che il richiedente non può garantire un’attività di controllo ineccepibile. 2 Occorre segnatamente prendere in considerazione:
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071). |
