Ordinanza
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Art. 48 Prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero
1 È abilitato provvisoriamente a fornire servizi di revisione chi, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della LSR, presenta una domanda di abilitazione e ha conseguito un titolo di studio estero paragonabile a una formazione svizzera (art. 4 cpv. 2 lett. d LSR); per dimostrare di possedere le necessarie conoscenze del diritto svizzero, il richiedente deve frequentare un ciclo di corsi al termine del quale deve superare un esame. L’abilitazione provvisoria è revocata se entro il 31 agosto 2008 il ciclo di corsi non è stato seguito e l’esame superato. 2 Le persone di cui al capoverso 1 non devono né seguire un ciclo di corsi, né superare un esame per dimostrare di possedere le conoscenze necessarie del diritto svizzero se, nei tre anni prima della presentazione della domanda, hanno lavorato principalmente per un’impresa di revisione con sede in Svizzera e hanno prevalentemente fornito servizi di revisione sulla base del diritto svizzero. |
