Ordinanza
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Art. 11 Sufficiente assicurazione contro i rischi di responsabilità
1 Un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a titolo di responsabilità civile per il controllo di società di interesse pubblico, ha stipulato un’assicurazione per danni patrimoniali o garanzie finanziarie equivalenti. 2 La copertura assicurativa annua in caso di danni patrimoniali deve essere pari almeno agli importi seguenti:
3 Sono determinanti tutti gli onorari che l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale ha registrato nel suo ultimo conto annuale approvato, per servizi di revisione forniti a società di interesse pubblico. 4 Il capoverso 2 lettera c si applica alle imprese di revisione sotto sorveglianza statale che non hanno registrato alcun onorario versato da società di interesse pubblico. 5 In singoli casi l’autorità di sorveglianza può aumentare l’importo di copertura se non è adeguato all’attività commerciale, ai rischi a essa connessi e alla gestione dei rischi. 6 L’autorità di sorveglianza determina nei singoli casi quali garanzie finanziarie sono da considerare equivalenti ai sensi del capoverso 1. 7 L’impresa di revisione sotto sorveglianza statale deve comunicare immediatamente all’autorità di sorveglianza ogni modifica del contratto di assicurazione. L’obbligo di comunicazione vale per analogia anche per le garanzie finanziarie equivalenti. |