1 Per stabilire e valutare le condizioni per le abilitazioni fondate su leggi speciali, le altre autorità di sorveglianza svizzere ai sensi dell’articolo 22 LSR si basano sulle abilitazioni concesse dall’autorità di sorveglianza. Se l’autorità di sorveglianza revoca un’abilitazione, anche le altre autorità di sorveglianza svizzere revocano l’abilitazione speciale da loro concessa.
2 Le altre autorità di sorveglianza svizzere iscrivono, modificano e cancellano direttamente online nel registro dell’autorità di sorveglianza l’abilitazione concessa secondo una legge speciale a persone e imprese. L’autorità di sorveglianza regola i dettagli dell’accesso al registro in un’ordinanza.
3 Le altre autorità di sorveglianza svizzere e l’autorità di sorveglianza si comunicano reciprocamente la revoca a tempo determinato o indeterminato e ogni altra modifica di un’abilitazione.
78 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 18 nov. 2015 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5165).