Ordinanza
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Art. 22a Rettifica del registro 81
1 L’autorità di sorveglianza dà corso d’ufficio al procedimento di rettifica di un’iscrizione nel registro se quest’ultima non corrisponde o non corrisponde più ai fatti o alla situazione giuridica e se le persone o le imprese di revisione con obbligo di comunicazione (art. 15 cpv. 3 LSR) non hanno eseguito esse stesse la rettifica o la relativa comunicazione. 2 A tal scopo, essa invita le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica del registro a provvedervi entro 30 giorni o a dimostrare che non occorre nessuna rettifica. 3 Se non è in grado di raggiungere le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica, l’autorità di sorveglianza pubblica l’ingiunzione nel Foglio federale. 4 Se le persone o le imprese di revisione tenute a eseguire la rettifica del registro non vi provvedono, l’autorità di sorveglianza prende una decisione che ordina la rettifica. 81 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071). |