Ordinanza
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Art. 23 Conservazione e archiviazione degli atti 82
1 L’autorità di sorveglianza conserva separatamente e in ordine cronologico gli atti relativi a ciascuna persona e impresa. 2 Gli atti relativi a una persona o a un’impresa sono conservati per 20 anni dall’acquisizione dell’ultimo atto. Se una persona o un’impresa è cancellata dal registro, gli atti possono essere distrutti dieci anni dopo la cancellazione. Quest’ultima norma non si applica se un’impresa è cancellata dal registro in seguito a fusione, scissione o ad altri tipi di ristrutturazione. 3 Dopo la scadenza del termine di conservazione gli atti sono offerti all’Archivio federale. Gli atti che l’Archivio federale giudica senza valore archivistico sono distrutti. 82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071). |