Ordinanza
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Art. 5 Diploma rilasciato da un’università o da una scuola universitaria professionale 12
Per diploma rilasciato da un’università o da una scuola universitaria professionale (art. 4 cpv. 2 lett. c LSR) si intende il diploma rilasciato alla conclusione del primo livello di studi (studio di bachelor) con 180 punti di credito o del secondo livello di studi (studio di master) con 90–120 punti di credito supplementari, conformemente al sistema europeo di trasferimento dei crediti (European Credit Transfer System, ECTS). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 apr. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1777). |