Ordinanza
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Art. 51a Disposizione transitoria della modifica del 5 novembre 2014 110
1 Le società di audit che controllano esclusivamente intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD111 (art. 11a cpv. 2) devono soddisfare le condizioni di abilitazione di cui all’articolo 11b lettera a entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica. 2 Gli auditor responsabili che alla data dell’entrata in vigore della presente modifica dispongono di un’abilitazione rilasciata dalla FINMA oppure operano per un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD devono soddisfare le condizioni riguardanti le ore di verifica negli ambiti di vigilanza degli articoli 11d capoverso 2 lettera a, 11ecapoverso 2 lettera a, 11fcapoverso 2 lettera a, 11gcapoverso 2 lettera a e 11jentro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica. 3 Le domande di abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica non sono ancora state oggetto di una decisione della FINMA sono giudicate dall’autorità di sorveglianza secondo il nuovo diritto. 110 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295). 111 RS 955.0 |