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Art. 10 Riconoscimento di autorità di sorveglianza estere 25
1 Per il riconoscimento di autorità di sorveglianza estere equivalenti, ci si può basare sul riconoscimento concesso da altri Stati o da organi internazionali e sulla garanzia di reciprocità. 2 Le autorità estere di sorveglianza dei revisori riconosciute secondo l’articolo 8 capoverso 2 LSR sono elencate nell’allegato 2. 3 Per motivi gravi, l’autorità di sorveglianza può collaborare con l’autorità di sorveglianza estera riconosciuta anche quando per l’impresa di revisione estera l’obbligo d’abilitazione viene a cadere secondo l’articolo 8 capoverso 2 LSR. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2439). |