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Art. 29 Capi revisori
1 Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono designare una persona responsabile (capo revisore) per ogni servizio di revisione fornito. 2 Possono designare come capi revisori soltanto le persone a cui hanno il diritto di impartire istruzioni e che conoscono la loro organizzazione, le loro procedure e la loro strategia. 3 Il capo revisore firma il rapporto di revisione o l’attestato di prova. 4 L’impresa di revisione annuncia immediatamente all’autorità di sorveglianza ogni sostituzione di un capo revisore, indicandone i motivi. |
