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Art. 33 Controllo di imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente a sorveglianza 111
1 Nel caso di imprese di revisione che si sono sottoposte spontaneamente alla sorveglianza statale, l’autorità di sorveglianza controlla i servizi di revisione forniti a imprese che non sono società di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 2 lettera c numero 1 LSR. 2 Le imprese di revisione che intendono eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari non possono sottoporsi spontaneamente alla sorveglianza statale a partire dal momento in cui soddisfano i requisiti di cui all’articolo 11b lettera b. 111 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295). |
