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Art. 45
1 È punito con una multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:126
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 50 000 franchi.129 126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071). 127 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295). 128 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 1 dell’O dell’11 nov. 2015 sul riciclaggio di denaro, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4819). 129 Introdotto dal n. I dell’O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° dic. 2012 (RU 2012 6071). |
