Ordinanza
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Art. 5 Attribuzione delle rendicontazioni Paese per Paese e procedura di richiamo
(art. 13 cpv. 2 e 15 cpv. 1 LSRPP) 1 I Cantoni comunicano all’AFC entro due mesi dopo la fine di ogni anno civile il numero d’identificazione delle imprese dell’ente costitutivo residente in Svizzera secondo l’articolo 2 lettera e LSRPP. 2 L’AFC attribuisce ai Cantoni le rendicontazioni Paese per Paese ricevute basandosi sul numero d’identificazione delle imprese ed eventualmente su altri dati che, secondo l’accordo applicabile, sono necessari ai fini dell’identificazione. 3 L’AFC rende accessibili, mediante procedura di richiamo, le rendicontazioni Paese per Paese all’autorità competente per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette del Cantone in cui gli enti costitutivi residenti in Svizzera sono assoggettati all’imposta. 4 Ai collaboratori di tali autorità è concesso l’accesso a queste informazioni mediante procedura di richiamo soltanto se utilizzano l’autenticazione a due fattori, di cui uno deve essere costituito da un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile. |