Ordinanza
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Art. 14 Protezione del danneggiato
1 Il recesso dal contratto d’assicurazione da parte dell’impresa di assicurazione non è ammesso dopo il sopraggiungere dell’evento temuto. 2 Il danneggiato o i suoi successori legali vantano un diritto di credito diretto nei confronti dell’impresa di assicurazione nei limiti della copertura assicurativa. Le eccezioni derivanti dal contratto d’assicurazione o dalla legge del 2 aprile 190818 sul contratto d’assicurazione non possono essere opposte agli aventi diritto. 3 Se è citata in giudizio in virtù del capoverso 2, l’impresa di assicurazione può far valere una pretesa di regresso nei confronti dello stipulante. 4 I capoversi 1–3 sono applicabili per analogia in caso di prestazione di garanzie equivalenti secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera b. 18 RS 221.229.1 |