Ordinanza
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Art. 15 Consenso a posteriori
1 Al momento della pianificazione o dello svolgimento di una sperimentazione clinica in situazione d’emergenza, il promotore e lo sperimentatore adottano le disposizioni necessarie affinché:
2 La procedura dell’ottenimento del consenso a posteriori deve essere documentata nel protocollo della sperimentazione. |