Ordinanza
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Art. 23 Coordinamento e informazione nella procedura di autorizzazione
1 Lo sperimentatore e il promotore possono presentare la domanda contemporaneamente alla commissione d’etica competente e all’Istituto. 2 La commissione d’etica competente e l’Istituto s’informano reciprocamente sugli aspetti concernenti gli ambiti di verifica sia secondo l’articolo 25 sia secondo l’articolo 32 e coordinano le loro valutazioni. |