Ordinanza
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Art. 33 Procedura e termini
1 L’Istituto conferma al promotore entro sette giorni il ricevimento della domanda e gli comunica eventuali lacune formali nella documentazione a corredo della domanda. 2 Esso decide entro 30 giorni dalla conferma del ricevimento della documentazione formalmente corretta. 3 Se un medicamento, dispositivo medico-diagnostico in vitro o dispositivo ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer viene utilizzato per la prima volta sulle persone o se viene prodotto con una nuova procedura, l’Istituto può prorogare il termine di 30 giorni al massimo. Esso comunica la proroga al promotore. 4 Se l’Istituto esige informazioni supplementari secondo l’articolo 31 capoverso 2, il termine è sospeso fino al ricevimento di dette informazioni. 5 L’Istituto comunica la sua decisione alla commissione d’etica competente e ad altre autorità cantonali competenti. |