Ordinanza
|
Art. 34 Modifiche
1 Le modifiche essenziali apportate a una sperimentazione clinica autorizzata devono essere autorizzate dall’Istituto prima del loro svolgimento. Sono eccettuate da tale obbligo le misure che devono essere adottate senza indugio per la protezione delle persone partecipanti. 2 Il promotore presenta all’Istituto i documenti di cui all’allegato 4 che sono interessati dalla modifica. Nel contempo, informa circa i motivi della modifica. 3 Per modifiche essenziali si intendono:
4 L’Istituto decide entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti completi interessati dalla modifica. L’articolo 33 si applica per analogia. 5 Le altre modifiche che concernono i documenti presentati all’Istituto devono essere notificate quanto prima all’Istituto. |