Ordinanza
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Art. 38 Notifica e rapporto alla conclusione della sperimentazione clinica e in caso di arresto o interruzione
1 Lo sperimentatore notifica alla commissione d’etica entro 90 giorni la conclusione della sperimentazione clinica in Svizzera. Per conclusione della sperimentazione clinica si intende l’ultima visita di controllo dell’ultima persona partecipante (follow up visit), salve disposizioni contrarie nel protocollo della sperimentazione. 2 Lo sperimentatore notifica alla commissione d’etica l’arresto o l’interruzione della sperimentazione clinica entro 15 giorni. Nella notifica occorre indicare i motivi dell’arresto o dell’interruzione. 3 Lo sperimentatore presenta alla commissione d’etica un rapporto finale entro un anno dalla conclusione o dall’arresto della sperimentazione clinica, sempre che il protocollo della sperimentazione non preveda un termine più lungo. 4 Se una sperimentazione clinica multicentrica viene arrestata o interrotta in uno dei luoghi di svolgimento, lo sperimentatore coordinatore presenta la notifica di cui al capoverso 2 anche alla competente commissione d’etica interessata. 5 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C, le notifiche e i rapporti di cui ai capoversi 1−3 devono essere presentati all’Istituto. Tali obblighi incombono al promotore. |