Ordinanza
|
Art. 48 Coordinamento e informazione
1 La commissione d’etica competente, l’Istituto e le altre autorità cantonali competenti coordinano previamente le misure amministrative da adottare. 2 Sono fatte salve le misure che devono essere ordinate senza indugio a tutela della sicurezza e della salute di tali persone. Le commissioni d’etica e le altre autorità federali e cantonali competenti si informano senza indugio reciprocamente sulle misure adottate. |