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Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche ad eccezione delle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici 1 (Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche, OSRUm)
del 20 settembre 2013 (Stato 26 maggio 2021)
1 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 1° lug. 2020 sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 20203033).
Art. 56Disposizioni particolari per sperimentazioni cliniche di trapianti di tessuti e cellule embrionali o fetali
1 L’UFSP rilascia l’autorizzazione se, oltre all’articolo 53, sono adempite le condizioni di cui all’articolo 34 dell’ordinanza del 16 marzo 200732 sui trapianti.
2 Rilascia l’autorizzazione entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti completi, ma entro 30 giorni nel caso delle modifiche essenziali.
3 Per le sperimentazioni cliniche di trapianti di tessuti e cellule embrionali o fetali sono inoltre applicabili gli articoli 35, 36 e 38 dell’ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.