Ordinanza
|
Art. 6 Qualifica professionale
1 Lo sperimentatore responsabile di una sperimentazione clinica deve:
2 Lo sperimentatore responsabile di una sperimentazione clinica con medicamenti o trapianti deve inoltre essere autorizzato a esercitare la professione di medico sotto la propria responsabilità professionale. 3 È abilitata a svolgere sperimentazioni cliniche con dispositivi medico-diagnostici in vitro14 o dispositivi ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer e sperimentazioni cliniche secondo il capitolo 4 in veste di sperimentatore anche una persona senza qualifiche mediche, sempre che sia autorizzata a esercitare la professione che le conferisce le qualifiche specifiche per svolgere la sperimentazione clinica sotto la propria responsabilità. 4 Le altre persone che svolgono la sperimentazione clinica devono disporre delle conoscenze ed esperienze specifiche corrispondenti all’attività in questione. 14 Nuova espressione giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 1° lug. 2020 sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 20203033). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |