Ordinanza
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Art. 65 Momento della registrazione
1 La registrazione di cui all’articolo 64 deve essere effettuata al più tardi prima dello svolgimento della sperimentazione clinica; è fatto salvo il capoverso 2. 2 Le sperimentazioni cliniche in cui il medicamento in esame è somministrato per la prima volta a persone adulte (sperimentazioni cliniche della fase I) devono essere registrate al più tardi entro un anno dalla loro conclusione. 3 Il promotore deve aggiornare i dati registrati secondo le prescrizioni del relativo registro di cui all’articolo 64 capoverso 1, ma almeno una volta all’anno. |