Ordinanza
sulle sperimentazioni cliniche ad eccezione delle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici 1
(Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche, OSRUm)

del 20 settembre 2013 (Stato 26 maggio 2021)

1 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 1° lug. 2020 sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 20203033).


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Art. 73 Disposizione transitoria relativa all’obbligo di registrazione

Il pro­mo­to­re di una spe­ri­men­ta­zio­ne cli­ni­ca au­to­riz­za­ta che non è con­clu­sa en­tro un an­no dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la LRUm de­ve iscri­ve­re en­tro sei me­si i da­ti di cui all’al­le­ga­to 5 nu­me­ro 1 in un re­gi­stro se­con­do l’ar­ti­co­lo 64 ca­po­ver­so 1.

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