Ordinanza
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Art. 16 Decesso della persona
1 Se una persona coinvolta in una sperimentazione clinica in situazione d’emergenza decede senza che sia stato possibile ottenere un consenso o un rifiuto secondo l’articolo 15, il materiale biologico e i dati sanitari personali raccolti possono essere utilizzati soltanto se tale persona, con una dichiarazione anticipata o in un’altra forma, ha acconsentito all’utilizzazione del materiale biologico e dei dati sanitari personali a scopo di ricerca. 2 Se non esiste una manifestazione di volontà secondo il capoverso 1, l’utilizzazione è ammessa se gli stretti congiunti o una persona di fiducia designata dalla persona interessata vi acconsentono. Per il consenso si applica l’articolo 8 della legge sui trapianti. |