Ordinanza
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Art. 3 Integrità scientifica
1 Il promotore e lo sperimentatore, nonché le altre persone partecipanti alla sperimentazione clinica devono garantire l’integrità scientifica. Non è segnatamente ammesso:
2 Sono applicabili i principi di base e le regole procedurali relative all’integrità scientifica delle Accademie svizzere delle scienze conformemente all’allegato 1 numero 1. In casi motivati possono essere applicate altre direttive equivalenti riconosciute sull’integrità scientifica. |