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Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche ad eccezione delle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici 1 (Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche, OSRUm)
del 20 settembre 2013 (Stato 26 maggio 2022)
1 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 dell’O del 1° lug. 2020 sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 20203033).
Art. 36Sperimentazioni cliniche con medicamenti o dispositivi ai sensi dell’articolo 2 acapoverso 2 LATer che possono emettere radiazioni ionizzanti
1 Per le sperimentazioni cliniche delle categorie B e C con medicamenti o dispositivi ai sensi dell’articolo 2a capoverso 2 LATer che possono emettere radiazioni ionizzanti, devono essere presentati all’Istituto anche i documenti previsti nell’allegato 4 numero 5.
2 Per le sperimentazioni cliniche della categoria C, prima di rilasciare l’autorizzazione l’Istituto chiede il parere dell’UFSP. L’UFSP verifica il rispetto della legislazione sulla radioprotezione e la stima delle dosi.
i requisiti di cui all’articolo 32 sono rispettati; e
b.
l’UFSP non ha presentato obiezioni alla sperimentazione clinica.
4 L’Istituto decide sulle sperimentazioni cliniche della categoria C entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti formalmente corretti. Esso comunica la sua decisione all’UFSP.
5 Per le sperimentazioni cliniche della categoria C, esso trasmette all’UFSP immediatamente dopo averlo ricevuto:
a.
il rapporto finale di cui all’articolo 38 capoverso 3 contenente tutte le indicazioni rilevanti ai fini della radioprotezione, in particolare una stima retrospettiva delle dosi relative alle persone partecipanti, salve disposizioni contrarie dell’UFSP;
b.
le notifiche di cui agli articoli 41 capoverso 2 e 42 capoverso 1.